
CONDIZIONI ASSICURATIVE MONDIAL ASSISTANCE All Tours Srl, in collaborazione con Aeroviaggi SpA e con Mondial Assistance – un marchio di Mondial Assistance Italia S.p.A. – specializzata in coperture assicurative per il settore turistico, ha concordato per tutti i partecipanti ai propri viaggi una specifica polizza di assicurazione a condizioni contrattuali particolarmente interessanti, il cui costo è già compreso nella quota. La polizza è depositata presso la sede di Aeroviaggi SpA.
Per le garanzie “Bagaglio”, “Assistenza alla Persona/Rimborso Spese Mediche” e “Ritardo Aereo”, le condizioni sono contenute integralmente nel Certificato Assicurativo numerato, che verrà consegnato unitamente agli altri documenti di viaggio prima della partenza. Per la garanzia Annullamento Viaggio, le condizioni sono tutte qui riportate.
DEFINIZIONI (valide per tutte le garanzie)
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Bagaglio: l’insieme degli oggetti personali che l’Assicurato indossa o porta con sé durante il viaggio/soggiorno.
Mondial Assistance: un marchio di Mondial Assistance Italia S.p.A. che identifica la società stessa.
Centrale Operativa: la struttura di Mondial Assistance Italia S.p.A. in funzione 24 ore su 24 tutto l’anno, che provvede al contatto telefonico con l’Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.
Domicilio: il luogo in cui l’Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
Europa: i paesi dell’Europa, del bacino Mediterraneo, Algeria, Cipro, Egitto, Isole Canarie, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia.
Familiare: il coniuge, figlio/a, padre, madre, fratello, sorella, suocero/a dell’Assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione.
Franchigia/scoperto: la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.
Indennizzo: la somma dovuta da Mondial Assistance all’Assicurato in caso di sinistro.
Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte o una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.
Mondo: i paesi non ricompresi nelle definizioni Italia ed Europa.
Residenza: il luogo in cui l’Assicurato ha la sua dimora abituale.
Viaggio: il viaggio, il soggiorno o la locazione risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.
Normativa comune alle garanzie
1. Decorrenza – Scadenza – Operatività
Le prestazioni e le garanzie assicurative decorrono e sono valide:
per “Annullamento Viaggio”
- dal momento della prenotazione del viaggio e dalla conseguente contestuale emissione della garanzia assicurativa e decadono con il fruimento del primo servizio contrattualmente convenuto;
per “Bagaglio” e “Assistenza alla Persona/Rimborso Spese Mediche”
- solo per Assicurati residenti/domiciliati in Italia: dal momento in cui inizia il primo servizio previsto dal contratto di viaggio e terminano al momento del completo espletamento dell’ultima formalità dal contratto stesso prevista;
- per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e di affari, con un massimo comunque di 30 giorni a partire dalla data di inizio del viaggio;
- fino alla concorrenza dei capitali previsti per destinazione;
per “Sezione Ritardo Aereo”
- decorre dall’ultimo orario ufficiale comunicato dal Tour Operator o dalla Compagnia Aerea ed è operativa fino alla partenza del volo.
2. Forma delle Comunicazioni
Tutte le comunicazioni dell’Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale Operativa, devono essere fatte per iscritto.
3. Oneri Fiscali
Gli oneri fiscali relativi al pacchetto assicurativo sono a carico del Contraente.
4. Rinvio alle Norme di Legge
Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
GARANZIE
1. ANNULLAMENTO VIAGGIO
1.1 Oggetto
MONDIAL ASSISTANCE indennizzerà l’Assicurato, tutti i suoi familiari (v. definizione) ed “uno” dei compagni di viaggio, iscritti al medesimo viaggio ed assicurati con la presente polizza, delle somme pagate (esclusi i diritti di iscrizione) ed a loro non rimborsabili, trattenute da AEROVIAGGI SpA in base alle Condizioni di Partecipazione al viaggio, in ottemperanza dei disposti delle leggi regionali, se il viaggio stesso deve essere annullato in seguito ad una delle seguenti circostanze, involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione:
a) malattia, infortunio o decesso
- dell’Assicurato o di un suo familiare;
- del contitolare dell’azienda o dello studio associato;
b) nomina dell’Assicurato a giurato o sua testimonianza resa alle Autorità Giudiziarie;
c) danni materiali all’abitazione dell’Assicurato od ai locali di proprietà ove svolge l’attività commerciale, professionale od industriale a seguito di incendio, furto con scasso o di calamità naturali, di gravità tale da rendere necessaria la sua presenza;
d) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio a seguito di:
- incidente occorso al mezzo di trasporto durante il tragitto;
- calamità naturali.
e) motivi professionali che impediscano il fruimento delle ferie pianificate dall’Assicurato a seguito di licenziamento, nuova assunzione;
1.2 Scoperto
Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza e fino alla concorrenza del capitale assicurato:
- senza deduzione di alcuno scoperto se l’annullamento è stato causato da morte o ricovero ospedaliero dell’Assicurato/Viaggiatore;
- con la deduzione dello scoperto del 15%, con il minimo di € 50,00 per persona, per tutte le altre causali previste.
1.3 Esclusioni
E’ esclusa dall’assicurazione ogni conseguenza derivante da:
a) dolo e colpa grave dell’Assicurato;
b) malattie preesistenti a carattere evolutivo o qualora al momento della prenotazione sussistano già le condizioni o gli eventi che potrebbero provocare l’annullamento;
c) persone di età superiore agli 80 anni a cui non competa la qualifica di Assicurato;
d) forme depressive;
e) patologie inerenti lo stato di gravidanza oltre il sesto mese finito.
1.4 Disposizioni e Limitazioni
L’operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di risarcimento, ovvero:
a) qualora il viaggio sia annullato in un momento successivo al verificarsi di uno degli eventi contrattualmente previsti, MONDIAL ASSISTANCE rimborserà le penali esistenti alla data in cui tale evento si è verificato (art. 1914 Cod.Civ.). La maggior penale addebitata rimarrà pertanto a carico dell’Assicurato;
b) qualora l’Assicurato sia iscritto ad un medesimo viaggio con due o più persone, non familiari, o con un gruppo precostituito o con altri nuclei familiari, in caso di annullamento, la garanzia si intende operante, oltre che per l’Assicurato direttamente coinvolto dall’evento e per i suoi familiari, anche per “uno” dei compagni di viaggio;
c) MONDIAL ASSISTANCE ha il diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati riservandosi il diritto di ridurre l’indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall’Assicurato stesso.
2. BAGAGLIO – Effetti Personali
2.1 Oggetto
Mondial Assistance indennizzerà l’Assicurato fino a € 600,00 per i danni materiali e diretti a lui derivati da furto, scippo, rapina, mancata riconsegna da parte del vettore aereo, incendio del bagaglio personale
In eccedenza al capitale assicurato, nel limite di € 150,00 per periodo assicurativo, Mondial Assistance rimborserà all’Assicurato le spese documentate per acquisti di prima necessità, sostenute a seguito di oltre 12 ore di ritardata consegna del bagaglio da parte del Vettore Aereo, calcolate in base all’orario ufficiale di arrivo ad una delle destinazioni del volo di andata.
2.2 Esclusioni
La garanzia non è operante per i danni:
a) agevolati con dolo o colpa grave dell’Assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
b) derivanti o imputabili a:
- rotture, a meno che le stesse non siano dovute ad incidente del mezzo di trasporto o conseguenti a furto, scippo, rapina;
- bagnamento e colaggio di liquidi;
c) verificatisi quando:
- il veicolo incustodito non sia stato regolarmente chiuso a chiave con tutti i congegni di sicurezza ed il bagaglio non sia stato riposto, per l’auto, nell’apposito bagagliaio debitamente chiuso a chiave;
- il veicolo non sia stato parcheggiato durante le ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 07.00, in una pubblica autorimessa custodita ed a pagamento;
- il bagaglio si trovi a bordo di motoveicoli, anche se riposto nell’apposito bagagliaio chiuso a chiave;
d) di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l’evento;
e) esplosioni nucleari, trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, terrorismo o sabotaggio organizzato, tumulti popolari, a meno che l’Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi.
Sono inoltre esclusi i seguenti beni:
f) denaro in ogni sua forma;
g) titoli di qualsiasi genere, documenti, assegni, traveller’s chèques e carte di credito;
h) gioielli, perle, pietre preziose, orologi, oggetti d’oro, di platino o d’argento, altri oggetti preziosi e pellicce;
i) monete, francobolli, oggetti d’arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, biglietti di viaggio;
l) apparecchi audio, audiovisivi e corredi fotocineottici affidati a terzi (albergatori, vettori, ecc.);
m) strumenti professionali, personal computer, telefoni portatili, attrezzature sportive di ogni genere, armi, caschi, autoradio.
2.3 Criteri e Limiti di Indennizzo
L’indennizzo verrà corrisposto:
a) con il limite del capitale assicurato per evento, per periodo di assicurazione e per destinazione. L’assicurazione è prestata a “primo rischio assoluto” e quindi senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 Cod.Civ.;
b) con il limite per oggetto di € 150,00 e considerando tutto il materiale fotocineottico quale unico oggetto. La valutazione sarà effettuata considerando il valore commerciale che avevano le cose al momento del verificarsi del sinistro; in caso di oggetti acquistati non oltre tre mesi prima del verificarsi del sinistro, il rimborso verrà effettuato al valore di acquisto, purché debitamente comprovato da idonea documentazione;
c) senza tener conto dei profitti sperati né dei danni da mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
d) successivamente a quello del Vettore o dell’Albergatore responsabili dell’evento, fino alla concorrenza del capitale assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra l’intero ammontare del danno.
3. ASSISTENZA ALLA PERSONA / RIMBORSO SPESE MEDICHE
3.1 Oggetto
Mondial Assistance mette a disposizione dell’Assicurato, in difficoltà durante il viaggio, la struttura medica ed organizzativa della Centrale Operativa che, anche in collaborazione con i medici sul posto, attiverà le garanzie e le prestazioni di assistenza che riterrà più opportune alla gestione del caso, ovvero:
a) consulenza medica telefonica, anche per accertare lo stato di salute dell’Assicurato;
b) invio gratuito di un medico, per le urgenze in Italia, dalle ore 20.00 alle ore 08.00 e nei giorni festivi. In caso di indisponibilità immediata di uno dei medici convenzionati, ove sia accertata l’urgenza della prestazione, la Centrale Operativa organizzerà il trasferimento in ambulanza al centro di pronto soccorso più vicino;
c) segnalazione di un medico specialista. Il servizio è attivo all’estero compatibilmente con le disponibilità della zona in cui si verifica l’emergenza;
d) trasporto sanitario organizzato dal centro medico ove sono state prestate le prime cure di emergenza ad un centro medico meglio attrezzato. L’utilizzo dell’aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali;
e) rimpatrio/rientro sanitario organizzato alla residenza o ad altro ospedale attrezzato. L’utilizzo dell’aereo sanitario è limitato ai rimpatri nell’ambito dei paesi europei e del bacino mediterraneo.
Le prestazioni d) – e) non saranno effettuate per:
- distorsioni, fratture leggere, infermità o lesioni curabili, a giudizio dei medici, sul posto o nel corso del viaggio o che, comunque, non ne impediscano la prosecuzione;
- malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali od internazionali;
f) assistenza infermieristica presso la residenza dell’Assicurato, dopo il suo rientro sanitario organizzato. Mondial Assistance terrà a proprio carico le spese relative ai primi due giorni di assistenza;
g) spese mediche.
La Centrale Operativa, preventivamente contattata, provvede:
1) al pagamento diretto fino a
• € 1.000,00 per viaggi con destinazione Italia
• € 7.500,00 per viaggi con destinazione Europa/Mondo
delle spese ospedaliere e chirurgiche con il sottolimite per le rette di degenza di € 250,00 al giorno.
Nei casi in cui la Centrale Operativa non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente o, comunque, non oltre la data di dimissioni dell’Assicurato.
Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con la Centrale Operativa.
Nel limite del capitale assicurato Mondial Assistance provvede, anche senza preventiva autorizzazione:
2) al rimborso fino a
• € 1.000,00 per viaggi con destinazione Italia
• € 3.000,00 per viaggi con destinazione Europa/Mondo
delle spese di trasporto dal luogo dell’evento al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero;
3) al rimborso fino a
• € 250,00 per viaggi con destinazione Italia
• € 800,00 per viaggi con destinazione Europa/Mondo
delle spese:
• per visite mediche,
• farmaceutiche, purché sostenute a seguito di prescrizione medica,
• per cure ambulatoriali,
• per cure sostenute al rientro, entro 30 giorni, per le dirette conseguenze di un infortunio verificatosi in viaggio,
• di soccorso e ricerca in mare e montagna;
4) al rimborso fino a € 150,00 delle spese
• mediche di bordo;
• per cure odontoiatriche urgenti.
I rimborsi saranno effettuati con l’applicazione della franchigia di € 50,00 per sinistro;
h) rientro contemporaneo dei familiari o di uno dei compagni di viaggio, purché assicurati, in seguito al rimpatrio sanitario dell’Assicurato od al suo decesso. La prestazione viene fornita fino alla concorrenza di € 1.000,00 per evento;
i) rientro accompagnato di un minore assicurato. Il minore rientrerà con un accompagnatore designato dalla Centrale Operativa, nei casi in cui l’Assicurato si trovi nell’impossibilità di occuparsene direttamente a seguito di suo infortunio o malattia;
l) rientro anticipato dell’Assicurato e dei familiari, con lui in viaggio ed assicurati, che per il decesso di un familiare debbano interrompere il viaggio e rientrare alla residenza con un mezzo ed un titolo di viaggio diversi da quelli contrattualmente previsti;
m) viaggio di andata e di ritorno di un familiare per assistere l’Assicurato che, in viaggio da solo, sia ricoverato in ospedale per un periodo superiore a 10 giorni in Italia-Europa ed a 15 giorni nel Mondo. Mondial Assistance, inoltre, terrà a proprio carico le spese alberghiere di soggiorno fino alla concorrenza di € 250,00 con un massimo di € 50,00 al giorno;
n) pagamento delle spese di prolungamento soggiorno in albergo (pernottamento e prima colazione), fino ad un importo massimo di € 50,00 al giorno e per un massimo di tre giorni, qualora lo stato di salute dell’Assicurato, pur non giustificando il ricovero ospedaliero o il rientro sanitario organizzato non gli permetta, dietro prescrizione medica, di intraprendere il viaggio di rientro alla data stabilita;
o) rientro dell’Assicurato convalescente, nei casi in cui il suo stato di salute impedisca il rientro con il mezzo inizialmente previsto;
p) reperimento ed invio di medicinali urgenti irreperibili sul luogo, ma regolarmente registrati in Italia. La spedizione verrà effettuata nel rispetto delle norme locali che regolano il trasporto di medicinali. Resta a carico dell’Assicurato il costo dei medicinali stessi;
q) trasmissione di messaggi urgenti a persone, in Italia, con le quali l’Assicurato sia nell’impossibilità di mettersi direttamente in contatto;
r) protezione delle carte di credito, avviando con gli istituti emittenti le procedure necessarie al blocco delle carte di credito, dei libretti di assegni e dei traveller’s chèques smarriti o sottratti. Resta a carico dell’Assicurato il perfezionamento della procedura, secondo il disposto dei singoli titoli di credito;
s) trasporto della salma fino al luogo di sepoltura nel paese di residenza. La Centrale Operativa provvederà all’adempimento di tutte le formalità, in conformità con le norme internazionali. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e per l’eventuale recupero della salma;
t) anticipo di denaro fino a € 1.000,00 per spese di prima necessità. L’anticipo sarà concesso a fronte di adeguate garanzie bancarie per i soli casi di effettiva necessità (furto, rapina del bagaglio, ecc.) e dovrà essere restituito a Mondial Assistance entro trenta giorni dall’anticipo stesso;
u) costituzione della cauzione penale fino a € 3.000,00, a seguito di fatto colposo dell’Assicurato accaduto all’estero. L’importo, anticipato a fronte di adeguate garanzie bancarie, dovrà essere restituito a Mondial Assistance entro trenta giorni dall’anticipo stesso;
v) reperimento di un legale all’estero, necessario alla tempestiva gestione in loco di controversie che coinvolgano direttamente l’Assicurato. Mondial Assistance terrà a proprio carico le spese necessarie fino all’importo di € 500,00.
3.2 Esclusioni
MONDIAL ASSISTANCE non prende in carico gli eventi e/o le spese conseguenti a:
a) organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, di tutte le prestazioni di assistenza previste.
Per le spese di cui alla lettera g) dell’art. 3.1, il contatto con la Centrale Operativa è obbligatorio nel solo caso di ricovero ospedaliero, compreso il Day Hospital. In questo caso MONDIAL ASSISTANCE, se non contattata durante il ricovero, non rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato;
b) viaggio intrapreso contro il consiglio medico o, comunque, con patologie in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
c) interruzione volontaria della gravidanza;
d) cure riabilitative;
e) acquisto, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici;
f) prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per l’eliminazione di difetti fisici di natura estetica o di malformazioni genetiche;
g) visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;
h) espianti e/o trapianti di organi;
i) partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo;
l) pratica di sport aerei e dell’aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, atti di temerarietà e qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta;
m) guerra anche civile, che coinvolga l’Assicurato dopo il 10° giorno dall’inizio delle ostilità ovvero in quanto ne risulti sorpreso mentre si trovi in viaggio in un paese in pace alla sua partenza;
n) esplosioni nucleari e contaminazioni radioattive, sconvolgimenti della natura, terrorismo o sabotaggio, tumulti popolari a meno che l’Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi.
Tutte le prestazioni non sono, altresì, dovute nei casi in cui l’Assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero se si verifichino le dimissioni volontarie dell’Assicurato, contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato.
3.3 Disposizioni e Limitazione di Responsabilità
a) Le prestazioni di assistenza sono fornite una sola volta entro il periodo di validità del Certificato Assicurativo, nei limiti del capitale assicurato e di eventuali sottolimiti. La garanzia “Pagamento delle spese” di cui all’art. 3.1, lettera g) potrà essere utilizzata anche più volte, fermo restando il capitale (non cumulabile) previsto per destinazione;
b) nei casi dove è prevista la messa a disposizione di un biglietto di viaggio, la garanzia si intende prestata con:
- aereo di linea (classe economica);
- treno di prima classe;
c) Mondial Assistance non potrà essere ritenuta responsabile di:
- ritardi od impedimenti nell’esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;
- errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall’Assicurato;
- pregiudizi derivanti dall’avvenuto blocco dei titoli di credito;
d) Mondial Assistance ha diritto di richiedere i biglietti di viaggio non utilizzati alle persone delle quali abbia provveduto per il rientro;
e) Mondial Assistance non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute;
f) l’Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti di Mondial Assistance e/o dei magistrati eventualmente investiti dell’esame dell’evento.
4. RITARDO AEREO
In caso di ritardo del volo aereo, calcolato sulla base dell’orario ufficiale comunicato al viaggiatore/Assicurato con i documenti di viaggio o con il fax di convocazione, dovuto a qualsiasi motivo, imputabile sia alla Compagnia Aerea, sia al Tour Operator o a cause di forza maggiore quali scioperi, intasamenti aeroportuali, tempo inclemente o altro, Mondial Assistance indennizzerà l’Assicurato di € 75,00 dopo le prime 8 ore complete di ritardo del volo di andata e di ulteriori € 75,00 per le seconde successive 8 ore complete di ritardo.
5. IN CASO DI SINISTRO
5.1 Obblighi dell’Assicurato
L’Assicurato (o chi per esso):
ANNULLAMENTO VIAGGIO
dopo aver annullato il viaggio presso l’agenzia dove è stato prenotato deve:
a) darne immediato avviso scritto, comunque entro 5 giorni da quello in cui si è verificato l’evento, a Mondial Assistance Italia S.p.A. specificando:
- le circostanze dell’evento;
- i suoi dati anagrafici ed il suo recapito;
ed allegando la copia dell’Estratto Conto di Prenotazione;
b) trasmettere anche successivamente:
- il documento provante la causa dell’annullamento (se di ordine medico deve essere esposta la patologia);
- la certificazione del rapporto tra l’Assicurato e la persona che ha causato l’annullamento;
- la copia della scheda di iscrizione al viaggio con le relative ricevute di pagamento;
- la copia dell’Estratto Conto di Penale emesso da AEROVIAGGI SpA;
- la copia dei documenti di viaggio, in originale se la penale è totale.
BAGAGLIO
a) darne avviso scritto a Mondial Assistance Italia S.p.A. entro 10 giorni dal rientro, specificando le circostanze dell’evento, i dati anagrafici ed il recapito;
b) allegare:
- il Certificato di Assicurazione;
In caso di mancata o ritardata consegna da parte del Vettore Aereo o manomissione del contenuto:
- il rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report) effettuato presso l’apposito ufficio aeroportuale (Lost and Found);
- la copia del biglietto aereo e del ticket del bagaglio;
- la copia della lettera di reclamo inoltrata al Vettore Aereo;
- la risposta definitiva del Vettore Aereo, attestante la data e l’ora della tardata riconsegna e/o la manomissione del contenuto o il definitivo mancato ritrovamento, nonché l’importo liquidato per la sua responsabilità;
- l’elenco dettagliato delle cose sottratte e non riconsegnate, acquistate per emergenza;
- le ricevute di acquisto, in originale, degli effetti personali acquistati per emergenza.
In caso di furto, scippo o rapina:
- la copia della denuncia presentata all’Autorità competente del luogo ove si è verificato l’evento con l’elenco dettagliato delle cose sottratte ed il loro valore;
- nel solo caso di furto, anche la copia del reclamo inviato all’eventuale responsabile del danno (vettore, albergatore, ecc.) e sua risposta.
ASSISTENZA ALLA PERSONA
Per ogni richiesta di Assistenza
contattare immediatamente la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24, specificando:
- il numero del Certificato di Assicurazione;
- i dati anagrafici e il recapito.
Per richieste di rimborso di spese mediche direttamente sostenute
a) darne avviso scritto a Mondial Assistance Italia S.p.A. entro 10 giorni dal rientro, specificando le circostanze dell’evento, i dati anagrafici ed il recapito;
b) allegare
- il Certificato di Assicurazione;
- la certificazione medica o la documentazione attestante l’evento;
- l’originale delle spese effettivamente sostenute.
SEZIONE RITARDO AEREO
A seguito dell’evento, l’Assicurato deve:
a) darne avviso scritto a Mondial Assistance Italia S.p.A. entro 10 giorni dal rientro specificando le circostanze dell’evento, i dati anagrafici ed il recapito;
b) allegare il Certificato di Assicurazione e la comunicazione ufficiale della convocazione attestante l’orario schedulato di partenza del volo ricevuti dal Tour Operator prima del viaggio.
Il Tour Operator, per conto dell’Assicurato, dovrà produrre certificazione scritta rilasciata dal Vettore Aereo attestante la causa e l’effettivo ritardo rispetto all’operativo volo schedulato.
| Mondial Assistance si riserva il diritto di richiedere tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, che l’Assicurato si impegna a mettere a disposizione. |
5.2 Esagerazione Dolosa del Danno
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno perde il diritto all’indennizzo.
5.3 Diritto di Surroga
Mondial Assistance si intende surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti e le azioni che l’Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni.
L’Assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti ed informazioni tali da consentire l’esercizio del diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo stesso.
5.4 Riduzione delle Somme Assicurate a seguito di Sinistro
In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. La presente disposizione non si applica alla garanzia “Annullamento Viaggio” in quanto la stessa, indipendentemente dall’esito della richiesta e dal valore dell’eventuale indennizzo, si intende operante per un unico evento dannoso e per la conseguente domanda di risarcimento, al verificarsi del quale cessa.
| 6. Tabella Capitali Assicurati |
GARANZIE |
Destinazione del viaggio |
||
Italia |
Europa |
Mondo |
|
| Annullamento Viaggio |
Costo | totale del viaggio | |
Bagaglio |
|||
| Furto/ scippo/ rapina/ incendio/ mancata riconsegna |
€ 600,00 | € 600,00 | € 600,00 |
| Limite per oggetto |
€ 150,00 | € 150,00 | € 150,00 |
| Acquisti di prima necessità |
€ 150,00 | € 150,00 | € 150,00 |
| Assistenza alla Persona e Rimborso Spese Mediche |
|||
| Spese mediche, ospedaliere, farmaceutiche, ecc. |
€ 1.000,00 | € 7.500,00 | € 7.500,00 |
In qualsiasi momento ed ovunque, in caso di necessità di assistenza, telefonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24, che provvederà direttamente o autorizzerà la prestazione di assistenza necessaria
+39 02 26609.853
Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri vi invitiamo a consultare il sito web www.ilmiosinistro.it
Per richieste di rimborsi inviare comunicazioni e documentazione, esclusivamente a mezzo posta, a:
MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.p.A.
Servizio Liquidazione Danni
Via Ampère, 30 – 20131 Milano
Per una più tempestiva e sicura liquidazione del sinistro, si rende indispensabile la precisa indicazione delle coordinate bancarie dell’Assicurato al fine di poter predisporre il pagamento del risarcimento mediante bonifico.
- Seguire attentamente le istruzioni riportate sul Certificato di Assicurazione è fondamentale per una corretta e rapida liquidazione del danno.
Ai sensi del D.Lgs n.196 del 30/6/2003 (c.d. Privacy) informiamo che i dati personali degli Assicurati verranno trattati esclusivamente per le finalità di questo specifico rapporto assicurativo. Titolare del trattamento è
Mondial Assistance Italia S.p.A.
Ai sensi dell’art. 123 del D. Lgs. 17/03/1995, n. 175 ed in conformità con quanto disposto dalla circolare Isvap n. 303 del 02/06/1997, Vi informiamo che eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:
Mondial Assistance Italia S.p.A. – Servizio Qualità
Via Ampère, 30 – 20131 Milano (Italia) – Fax +39 02 26 624 008 – e-mail: quality@mondial-assistance-italia.it
Un marchio di Mondial Assistance Italia S.p.A.
